Statuto

UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI E CIRCOLI FILATELICI E NUMISMATICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 1 – E’ costituita, con durata illimitata, una Unione tra i sodalizi filatelici e numismatici della regione Friuli Venezia Giulia, con la denominazione UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI E CIRCOLI FILATELICI E NUMISMATICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

ART. 2 – L’Unione ha sede legale nella città dove risiede il Presidente in carica. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

ART. 3 – L’Unione ha lo scopo di:

  1. svolgere attività promozionali e di servizio per lo sviluppo della Filatelia, della Storia Postale, della Numismatica e del Collezionismo;
  2. organizzare mostre e convegni, promuovere studi, favorire scambi e organizzare ogni tipo di manifestazione che abbia argomenti attinenti con lo scopo sociale;
  3. promuovere rapporti di collaborazione fra i sodalizi associati per tutti i problemi di interesse comune;
  4. coordinare e sviluppare l’attività dei sodalizi;
  5. incoraggiare la costituzione di nuovi sodalizi filatelici e numismatici nella regione Friuli Venezia Giulia;
  6. stabilire rapporti di reciproca collaborazione e appoggio con associazioni consimili italiane e straniere nel rispetto della libera iniziativa dei sodalizi;
  7. stabilire collegamenti e rapporti di collaborazione con Enti Pubblici per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 – L’Unione non ha alcun orientamento politico e religioso, non opera discriminazioni razziali e non ha fini di lucro.

ART. 5 – Possono far parte dell’Unione tutti i Circoli Filatelici e Numismatici e le Associazioni legalmente costituiti nella regione Friuli Venezia Giulia. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 6 – Il Circolo e l’Associazione che intendessero far parte dell’Unione devono formulare richiesta di ammissione allegando copia del loro statuto, l’elenco del direttivo in carica ed il numero dei propri iscritti. Con la richiesta di ammissione il socio assume l’impegno di rispettare lo statuto.

ART. 7 – Spetta all’Assemblea dell’Unione la decisione dell’ammissione di nuovi sodalizi.

ART. 8 – L’iscrizione di un sodalizio associato cessa per le seguenti cause:

  1. scioglimento del sodalizio;
  2. radiazione del sodalizio che ha luogo, su delibera dell’Assemblea, per gravi inadempienze alle obbligazioni assunte. Avverso tale decisione il sodalizio interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri;
  3. per dimissioni motivate.

ART. 9 – Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con lo scopo di dotare l’Unione delle attrezzature necessarie per l’espletamento della sua attività, nonché degli introiti che, per qualsiasi titolo, possono pervenire alla cassa sociale. L’Unione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  1. quote associative;
  2. rendite patrimoniali;
  3. contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
  4. proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

L’Unione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento degli scopi sociali.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.

ART. 10 – L’Assemblea è composta da un rappresentante per ogni sodalizio associato. Il rappresentante di un sodalizio associato o la persona dal medesimo delegata può avere al massimo due deleghe.

ART. 11 – L’Assemblea può essere:

  1. Ordinaria: da tenersi una volta all’anno a chiusura dell’anno sociale, comunque entro il primo bimestre dell’anno successivo;
  2. Straordinaria: da tenersi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei sodalizi iscritti all’Unione.

ART. 12 – Ciascun legittimo rappresentante di sodalizio, in seno all’Assemblea ordinaria e straordinaria dispone di un solo voto, con qualsiasi numero di iscritti al sodalizio.

ART. 13 – L’Assemblea ordinaria provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo tra i rappresentanti dei sodalizi associati. Provvede inoltre all’elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, cariche alle quali possono essere eletti tutti i soci di ogni sodalizio iscritto all’Unione. Fissa l’importo della quota sociale annuale. Delibera sui bilanci annuali. Decide su tutte le questioni inerenti l’attività dell’Unione.

ART. 14 – In prima convocazione l’Assemblea non è valida se non raggiunge la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualsiasi numero dei sodalizi presenti.

ART. 15 – L’Assemblea, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, viene indetta dal Presidente e deve essere convocata almeno una settimana prima del suo svolgimento con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, a mezzo posta, fax o posta elettronica. Ogni sodalizio associato potrà tempestivamente chiedere l’iscrizione all’Ordine del Giorno di argomenti di interesse comune.

L’Assemblea è presieduta da uno dei soci presenti, scelto dagli intervenuti all’infuori dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario e da due Scrutatori scelti con lo stesso sistema.

ART. 16 – Le votazioni e le delibere sono fatte sempre a maggioranza dei voti validi.

ART. 17 – L’Assemblea, ad ogni riunione, elegge il suo Presidente.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti tra i rappresentanti dei sodalizi aderenti. I cinque componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere di sodalizi diversi e provvederanno ad eleggere, fra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente nominerà il Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio. Il Segretario non ha voto deliberativo se non riveste la carica di Consigliere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Unione. Egli sorveglia l’andamento del sodalizio e ne coordina le funzioni e gli scopi.

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 20 – Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se alla sua riunione non sono presenti almeno tre Consiglieri. Qualora nel corso del triennio venga a mancare un Consigliere, si provvederà a sostituirlo con la persona che ha ottenuto il maggior  numero di voti dopo l’ultimo eletto. Qualora non vi fossero più persone disponibili per la sostituzione, il Consiglio Direttivo potrà funzionare sino alla fine del triennio purché non si riduca a meno di tre componenti.

ART. 21 – Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi di spese effettive sostenute per ragioni di rappresentanza ed approvate volta per volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – Il Collegio dei Probiviri e composto da tre membri di sodalizi diversi. Elegge tra i suoi componenti il Presidente. Decide su tutte le controversie che saranno ad esso demandate dal Consiglio Direttivo per questioni sorte tra sodalizi aderenti.

ART. 23 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di sodalizi diversi. Elegge tra i suoi componenti il Presidente. Verifica le risultanze contabili dell’Unione.

ART. 24 – L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 25 – All’Unione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’Unione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione avente finalità analoghe con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 – Ogni modifica al presente statuto deve essere adottata dall’Assemblea alla quale siano presenti i due terzi dei sodalizi associati con diritto di voto.

ART. 27 – Lo scioglimento dell’Unione potrà essere deliberato soltanto dall’Assemblea alla quale partecipino almeno i due terzi dei sodalizi associati con diritto di voto.

ART. 28 – Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

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